Domande più frequenti degli investitori

Questa sezione contiene i riferimenti normativi ed i chiarimenti relativi alle domande più ricorrenti che pervengono al Fondo.

Chi può presentare istanza di indennizzo al Fondo e in quali situazioni interviene il Fondo per indennizzare gli investitori?

(Artt. 28 e 29 dello Statuto e artt. 12 e 13 del Regolamento operativo).


A quanto ammonta l'indennizzo complessivo erogabile dal Fondo a ciascun investitore?

(Artt. 29, 30 e 34 dello Statuto e art. 15  del Regolamento operativo).


Come si presenta un'istanza di indennizzo al Fondo e quali sono i documenti da allegare?

(Artt. 16 e 17 del  Regolamento operativo).


Esiste un termine di scadenza per la presentazione dell’istanza?

(Art. 17 del Regolamento operativo).  


Come viene a conoscenza l’investitore dell'esito della propria istanza di indennizzo?

L'esito viene comunicato all’investitore dal Fondo con mezzi che garantiscano le prove dell'avvenuto ricevimento.


Quale documentazione è necessario inviare al Fondo ai fini del pagamento?

La documentazione occorrente, prevista dall'art. 22 del Regolamento operativo, viene indicata nella comunicazione del Fondo sull'esito dell'istanza di indennizzo e corredata di fac-simile.  


Entro quali termini il Fondo procede al pagamento dell'indennizzo deliberato?

(Art. 18, commi 3 e 4 del Regolamento operativo)  


Il pagamento dell’indennizzo deliberato può avvenire con modalità diversa dal bonifico bancario?

No. L'interessato deve indicare, con comunicazione personalmente sottoscritta,  l’intestazione e le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente sul quale intende ottenere il versamento dell'indennizzo


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