Chi può presentare istanza di indennizzo al Fondo e in quali situazioni interviene il Fondo per indennizzare gli investitori?
(Artt. 28 e 29 dello Statuto e artt. 12 e 13 del Regolamento operativo).
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A quanto ammonta l'indennizzo complessivo erogabile dal Fondo a ciascun investitore?
(Artt. 29, 30 e 34 dello Statuto e art. 15 del Regolamento operativo).
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Come si presenta un'istanza di indennizzo al Fondo e quali sono i documenti da allegare?
(Artt. 16 e 17 del Regolamento operativo).
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Esiste un termine di scadenza per la presentazione dell’istanza?
(Art. 17 del Regolamento operativo).
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Come viene a conoscenza l’investitore dell'esito della propria istanza di indennizzo?
L'esito viene comunicato all’investitore dal Fondo con mezzi che garantiscano le prove dell'avvenuto ricevimento.
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Quale documentazione è necessario inviare al Fondo ai fini del pagamento?
La documentazione occorrente, prevista dall'art. 22 del Regolamento operativo, viene indicata nella comunicazione del Fondo sull'esito dell'istanza di indennizzo e corredata di fac-simile.
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Entro quali termini il Fondo procede al pagamento dell'indennizzo deliberato?
(Art. 18, commi 3 e 4 del Regolamento operativo)
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Il pagamento dell’indennizzo deliberato può avvenire con modalità diversa dal bonifico bancario?
No. L'interessato deve indicare, con comunicazione personalmente sottoscritta, l’intestazione e le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente sul quale intende ottenere il versamento dell'indennizzo
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