Decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (Suppl. Ord. G.U. n. 186 del 9 agosto 1996), artt.
35,
36 e
62
Articolo 35
Sistemi d’indennizzo
1. L’esercizio dei servizi di investimento è subordinato all’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB.
2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.
3. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, detta regole per il coordinamento dell’operatività dei sistemi d’indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonchè con l’attività di vigilanza in generale.
4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.
5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall’esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.
Articolo 36
Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri
1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese d’origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all’attività svolta in Italia.
2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all’attività svolta in Italia. La Banca d’Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.
Articolo 62
Fondo nazionale di garanzia
1. Il Fondo istituito ai sensi dell’articolo 15, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell’articolo 35.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 35, comma 2, il Fondo adegua la propria organizzazione e il proprio funzionamento al regolamento medesimo.
3. Fino all’adeguamento previsto dal comma 2, il Fondo continua ad operare secondo la disciplina previgente. La medesima disciplina si applica agli interventi dovuti in relazione alle insolvenze per le quali lo stato passivo definitivo sia stato depositato prima dell’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 35, comma 2.
4. Alla data dell’adeguamento previsto dal comma 2, le attività e passività del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell’adeguamento; la destinazione dell’eventuale attivo residuo.
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Suppl. Ord. G.U. n. 71 del 26 marzo 1998), artt.
1,
59,
60 e
201
Art. 59
(Sistemi di indennizzo)
1. Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attività di vigilanza.
4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.
5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi e delle attività di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.
6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.
Art. 60
(Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri)
1. Le succursali di imprese di investimento, di società di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia.
2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.
Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 14 novembre 1997, n. 485 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998);